Regolamento scolastico
Il regolamento scolastico illustra la gestione e il funzionamento della scuola Leonardo da Vinci a Monaco di Baviera
Scuola/Ente gestore/Organizzazione
Il Regierung von Oberbayern ed il Kultusministerium bavaresi sono gli organi di controllo e di vigilanza didattica della scuola Leonardo da Vinci. La scuola segue la normativa scolastica bavarese e si impegna a raggiungere alla fine del quarto anno della scuola primaria gli obiettivi di apprendimento previsti dalla legislazione bavarese.
L’Ente gestore BiDIBi e.V. è responsabile per l’amministrazione della scuola. La scuola è sostenuta economicamente da Sponsor.
Principi didattici e pedagogici
La scuola impartisce l’insegnamento nelle due lingue, in italiano e in tedesco in modo paritario e intende sviluppare un’identità culturale aperta e dinamica. Direzione e insegnanti ispirano il loro lavoro ai principi socio-pedagogici e didattici più moderni e aggiornati. Il programma scolastico trova proseguo nella scuola secondaria, attivata presso la Leonardo da Vinci dal settembre 2016. Il passaggio, per motivi familiari o personali, al sistema tedesco e/o italiano è possibile in ogni momento. A seconda delle diverse situazioni la scuola nella quale ci si trasferisce può chiedere un esame di ammissione.
Organi scolastici/Personale/Competenze
Docenti:
Gli insegnanti, sia italiani sia tedeschi, sono assunti dall’Ente gestore BiDIBi e.V. previo possesso dei titoli abilitanti all’insegnamento e ottenimento del “Lehrbefähigung” da parte delle autorità scolastiche bavaresi, con orari completi o parziali.
Gli insegnanti di classe:
Per ogni classe della scuola primaria è indicato un insegnante, uno italiano nella sezione italiana e uno tedesco nella sezione tedesca; entrambi gli insegnanti ricoprono la responsabilità didattica e amministrativa di entrambe le classi. Il compito di coordinamento è assunto al ginnasio dal coordinatore di classe.
Il Collegio dei Docenti:
È composto da tutti i docenti che operano nella scuola. Avanza proposte per l’azione didattica ed educativa, promuove progetti e attività per tutti gli allievi. La scuola primaria ed il ginnasio svolgono riunioni distinte, il direttore e i coordinatori di classe (Gymnasium) o i rappresentanti di sezione (scuola primaria) sono responsabili per il coordinamento.
La Direzione scolastica:
I compiti della direzione si orientano al regolamento previsto per le scuole bavaresi. La direzione rappresenta la scuola, promuove i rapporti con tutti i soggetti esterni alla scuola, il lavoro collegiale, la collaborazione tra i docenti, i rapporti con le famiglie, gli aspetti organizzativi e didattici.
Organi di vigilanza e supervisione sono il Regierung von Oberbayern ed il Kultusministerium.
Collaborazione scuola-famiglia
La collaborazione tra scuola e famiglia è un aspetto fondamentale per il successo scolastico dei bambini e va improntato su base di reciproche trasparenza e fiducia e sulla partecipazione alle azioni promosse dalla scuola nel rispetto delle competenze degli specifici ruoli.
Comitato dei genitori:
La composizione del Comitato è decisa annualmente dall’assemblea dei genitori di ogni singola classe; il comitato dei genitori sostiene l’attività della scuola, propone e organizza, in accordo con la direzione, attività culturali ed educative rivolte a famiglie e alunni.
L’utilizzo dei locali della scuola per attività che non siano in dissenso con i compiti educativi della scuola stessa è possibile previa autorizzazione della direzione.
Regolamento disciplinare
I provvedimenti disciplinari hanno carattere educativo e formativo.
Ogni trasgressione delle regole della convivenza civile in ambito scolastico da parte degli alunni e delle alunne è oggetto di un provvedimento disciplinare.
Il regolamento disciplinare tedesco distingue tra misure educative, misure disciplinari, v. art. 86 BayEUG e misure cautelari, v. art. 87 BayEUG.
A garanzia dei processi di apprendimento e di quelli educativi o a tutela di persone e cose si possono prendere nei confronti di alunni ed alunne misure educative.
Responsabilità e procedura
Insegnante responsabile
• Misure educative e misure disciplinari LDV, punti 1-1A fino a 2 2A
• Lista dei provvedimenti in base alla trasgressione
Se le misure educative risultano inefficaci si ricorre a misure disciplinari.
Misure disciplinari sono, v. art. 86, par. 2:
1. Richiamo scritto del docente
2. Richiamo scritto della direzione
3. Trasferimento d’ufficio in una classe parallela presso la stessa scuola
4. La sospensione da una disciplina in caso di ripetuto disturbo delle lezioni nella disciplina in oggetto o di altri eventi scolastici fino a quattro settimane
5. La sospensione dalle lezioni fino a sei settimane
6. La sospensione dalle lezioni da due a quattro settimane a partire dalla settima classe di frequenza scolastica in caso di minaccia o messa a rischio dei diritti di terzi o del compito educativo della scuola a causa di ripetute infrazioni.
7. La sospensione dalle lezioni per più di quattro settimane e quale limite massimo fino al termine dell’anno scolastico
8. Per le scuole dell’obbligo il trasferimento d’ufficio ad un’altra scuola di uguale tipologia
9. La minaccia di espulsione dalla scuola
10. L’espulsione dalla scuola
11. L’esclusione da tutte le scuole di una stessa tipologia
12. L’esclusione da tutte le scuole di diverse tipologie, nonostante la necessità di completare l’obbligo scolastico
Responsabilità e procedure, art. 88
Nr.1: Il docente, v. Misure educative e misure disciplinari LDV, punti 2- 2°
Nr. 2 fino a 5: Il dirigente scolastico, v. Misure educative e misure disciplinari LDV, punti 3- 3A
Nr. 6,7,9 e 10: Il collegio dei docenti; nel caso al punto 7 in accordo con i rappresentanti locali dei servizi sociali; nel caso al punto 10 in accordo con l’ispettorato scolastico di pertinenza nel caso in cui il consiglio dei genitori si sia opposto al provvedimento di espulsione con una maggioranza pari ai due terzi, v. misure disciplinari e misure educative LDV, misure del consiglio di disciplina
Nr. 8: L’ispettorato scolastico di competenza su proposta del collegio docenti
Nr. 11 e 12: Il ministero dell’istruzione di competenza
Misure cautelative, art. 87
Un allievo o un‘allieva può essere escluso temporaneamente dalla frequenza scolastica o dalla frequenza del sistema duale nonostante l’obbligo scolastico quando il suo comportamento mette in serio pericolo la vita o lo stato di salute di:
1. Compagni o compagne di scuola
2. Docenti
3. Altro personale della scuola
4. Altre persone nell’ambito dell’osservanza del sistema duale
Responsabilità e procedure, art. 88
1. Il dirigente scolastico
2. L’ispettorato scolastico di pertinenza in accordo con i rappresentanti dei servizi sociali
Importante, su base dell‘art. 88 va osservato quanto segue:
In caso di misure educative e di misure disciplinari è necessario ascoltare gli allievi e le allieve, v. art. 87 par.2
In caso di misure disciplinari art. 86 par. 2, Nr. 3-12 e in caso di misure cautelative, v. art 87 par. 2 è necessario ascoltare i genitori o chi ne fa le veci
In caso di misure disciplinari art 86 par. 2, Nr. 3-12 e di misure cautelative, v. art 87 par. 2 è necessario sentire il parere di un insegnante consulente o di uno psicologo scolastico
Inoltre, su richiesta degli allievi e delle allieve, è necessario ascoltare:
Insegnanti consulenti e psicologi scolastici in caso di misure disciplinari, v. Art. 86, par. 2 Nr. 3-8
2)Un insegnante di fiducia in caso di misure disciplinari, v. Art. 86, par. 2 Nr. 3-12
3) Il consiglio dei genitori in caso di misure che richiedono il parere del collegio dei docenti
L’allievo o l’allieva ed il genitore o chi ne fa le veci hanno il diritto di partecipare per i punti di competenza al collegio docenti prima che ogni decisione o esposto venga avanzato dal collegio docenti stesso. I soggetti coinvolti vanno informati per tempo dei diritti di cui al punto 2 e 3
Devono essere messi a conoscenza delle misure disciplinari e cautelative disposte:
L’allievo o l’allieva, il genitore o chi ne fa le veci, il genitore o chi ne faceva le veci prima del compimento del 21. anno di età, v. art. 86, par. 2, nr. 3-12 e art. 87
L’ufficio scolastico di pertinenza o, in caso di sistema duale, l’istituto professionale di pertinenza, v. art. 86, par. 2 Nr.10, fino al perdurare dell’obbligo scolastico
L’ispettorato scolastico, la polizia, i rappresentanti dei servizi sociali, gli insegnanti consulenti o gli psicologi scolastici in caso di misure cautelative, v. art. 87 par. 1
Sanzioni disciplinari
Sanzioni da parte dell’insegnante per sanzioni educative e sanzioni disciplinari Art. 86, Par.2, Nr. 1
• Colloquio con l’allievo o l´allieva, richiesta di scuse al docente o al compagno/a coinvolti nella questione
• Time out: in caso di regole infrante esclusione per 10 minuti dall’attività in classe o dalla pausa in cortile, restando in classe o vicino all’insegnante se in pausa
• Ammonizione con report scritto nel registro, a sola firma degli insegnanti di classe GS o dell’insegnante interessato GYM (format 1, 1A). L’ammonizione resta agli atti per un anno
• Lavoro supplementare adeguato alla mancanza per favorire la riflessione e rimediare all’errore; report scritto nel registro a sola firma degli insegnanti di classe (Format 1, 1A). L’ammonizione resta agli atti per un anno
• Lavoro supplementare adeguato alla mancanza per favorire la riflessione e rimediare all’errore; report scritto nel registro a firma degli insegnanti di classe con controfirma del genitore o di chi ne fa le veci (format 2, 2A)
L’ammonizione resta agli atti per un anno
Sanzioni da parte dell’insegnante e della direzione nel caso di infrazioni gravi o ripetute, Art 86, Par. 2, Nr. 2-5
• Comunicazione scritta ai genitori a firma degli insegnanti di classe e della direzione con controfirma del genitore o di chi ne fa le veci (format 3, 3A)
L’ammonizione resta agli atti per due anni
• Convocazione dei genitori per un colloquio in presenza degli insegnanti di classe e di un ulteriore docente verbalizzante. L’ammonizione resta agli atti per due anni
• Convocazione dei genitori o di chi ne fa le veci per un colloquio in presenza degli insegnanti di classe e del dirigente scolastico o di suo delegato e stesura del verbale
La comunicazione scritta firmata e il verbale dell’incontro è conservato nel fascicolo dell’allievo per tre anni
Sanzioni da parte del consiglio di disciplina, Art. 86, Par. 2, Nr. 6,7,9,10
• Convocazione del consiglio di disciplina per discutere il caso e sanzione applicata dal dirigente scolastico su proposta del consiglio di disciplina
Il verbale del consiglio di disciplina è conservato nel fascicolo dell’allievo per tre anni
Comportamenti pericolosi per sé e per gli altri
Nel caso in cui un allievo o un’allieva assuma o manifesti comportamenti pericolosi nei confronti di sé stesso o di terzi e la scuola si veda impossibilitata a garantire la dovuta sicurezza, la scuola si riserva la possibilità di proporre una sospensione definitiva in forma di allontanamento dalla scuola stessa
Comportamento e valutazione
L’insieme delle annotazioni sul registro, dei format compilati, degli eventuali verbali, dell’utilizzo a scuola di cellulari va tenuto in debito conto nella formulazione del giudizio sulle competenze sociali dell’allievo o dell’allieva nel documento di valutazione. Il documento di valutazione accompagna l’allievo o l’allieva qualora questi cambi scuola
La permanenza dei verbali nel fascicolo personale per tre anni ha lo scopo di permettere il monitoraggio dello sviluppo o meno di adeguate competenze sociali da parte dell’allievo o dell’allieva. Inoltre, si terrà conto del regolare svolgimento dei compiti per casa con apposita voce nel documento di valutazione
Possibili sanzioni e lavori supplementari da parte dell’alunno o dell’alunna
Mancata restituzione del compito in classe, dopo tre richiami: genitore firma in segreteria che il compito è smarrito
In caso di ripetuto disturbo della lezione:
Copiare testi inerenti la disciplina in corso da una enciclopedia
Nel caso di comportamenti violenti verso cose e persone:
Partecipare attivamente alla sorveglianza con un insegnante (stabilire la durata, max. una settimana scolastica)
Pulire il cortile scolastico, (stabilire la durata, max. una settimana scolastica)
Riordinare e pulire in classe, (stabilire la durata, max. una settimana scolastica)
Collaborare attivamente al servizio mensa
(stabilire la durata, max. una settimana scolastica)
Utilizzo di parolacce: trovare il significato nel dizionario, copiarlo, riflettere per iscritto su cosa l’utilizzo di queste parole comporta
Assicurazione
Gli allievi sono regolarmente provvisti di assicurazione infortunio. I genitori sono responsabili dell’assicurazione malattia e di responsabilità civile per i propri figli. Si consiglia caldamente di sottoscrivere una assicurazione di responsabilità per i propri figli.
La scuola declina qualsiasi responsabilità per eventuali furti a scuola.
Condizioni di ammissione
La scuola Leonardo da Vinci è aperta a bambini di qualsiasi nazionalità. Sull’ammissione decide la direzione in accordo con l’Ente gestore. L’iscrizione alla LDV è possibile per i bambini che compiono i 6 anni nell’anno in cui ha inizio l’anno scolastico. Eventuali richieste di iscrizione anticipata saranno valutate dalla direzione, acquisito il parere degli insegnanti interessati.